Art. 4.
(Certificato dal casellario giudiziale).

      1. Il certificato del casellario giudiziale richiesto dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi ai fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge contiene tutte le iscrizioni esistenti riferite al soggetto richiedente ed è equiparato a quello richiesto dall'autorità giudiziaria.